Guida all’indennità di discontinuità
L’indennità di discontinuità è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
A chi è rivolto
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori nello Spettacolo:
- autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- subordinati a tempo determinato (che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
- subordinati a tempo determinato:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti:
- da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli;
- da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi;
- da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti:
- da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli;
- da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi;
- da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti da imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti da imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- intermittenti a tempo indeterminato, non titolari della indennità di disponibilità.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
L’indennità di discontinuità (decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175) viene erogata in un’unica soluzione su domanda.
È riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altri contributi obbligatori o indennizzate ad altro titolo, per un massimo di 312 giornate all’anno.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi utilizzati per altra prestazione di disoccupazione.
Domanda
REQUISITI
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
- essere cittadino straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contributi accreditati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano quelle riconosciute a titolo di:
- indennità di discontinuità;
- indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
- indennità NASpI, nel medesimo anno;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
- non essere titolare di pensione diretta.
La domanda va presentata all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno. In caso il 30 marzo cada di domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo. L’INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.
Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione media entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo del minimale giornaliero contribuivo stabilito annualmente dall’INPS.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità di discontinuità è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
L’indennità di discontinuità non è cumulabile con:
- le indennità di maternità, malattia, infortunio;
- le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI;
- le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali;
- l’assegno ordinario di invalidità.